Garante Privacy: Peppermint sbaglia a spiare gli utenti P2P

pubblicato: venerdì 14 marzo 2008 da Gianluca Pezzi in: Peer-to-peer

Peppermint RecordsAvevamo parlato lo scorso anno del caso Peppermint e delle antipatiche raccomandate recapitate a casa degli utenti P2P. Dopo aver monitorato il traffico di rete ed essere risalita agli indirizzi ip, la società si era fatta dare i nominativi degli utenti chiedendoli ai providers, che dal canto loro non si erano opposti alla richiesta.

Come letto anche su Crimeblog, le proteste e le perplessità degli utenti, sono state confermate dal Garante della Privacy che ha indirettamente ribadito un fatto talmente logico da poter essere considerato banale. Se le aziende vogliono intraprendere azioni legali, devono farlo attraverso la pubblica autorità e non possono sostituirsi alla Polizia Postale nel rintracciare gli utenti e nell’accusarli di aver commesso fatti illeciti.

Detto questo, come vi ponete nei confronti del download di materiale protetto da copyright?

Nella pagina successiva, il testo integrale del Comunicato Stampa del Garante.

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Internet: illecito ‘’spiare” gli utenti che scambiano file musicali e giochi

Le società private non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet.

L’Autorità per la privacy ha chiuso l’istruttoria avviata sul “caso Peppermint”, la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l’utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno.

Il Garante, richiamando anche la decisione dell’omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l’attività svolta dalle società.

Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. É stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L’utilizzo dei dati dell’utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).

Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file.

Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.

Roma, 13 marzo 2008

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Commenti dei lettori

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  • Profilo di Nicola

    Nicola

    14 mar 2008 - 12:07 - #1
    1 punto
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  • Profilo di Nicola

    Nicola

    14 mar 2008 - 12:13 - #2
    1 punto
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    Ops, commento inserito a vuoto per sbaglio… cancellate pure se volete!

    Quello che volevo dire è questo:

    1 - Meno male che se n’è accorto; speriamo che questo serva a qualcosa… a me è sempre sembrato evidente che una casa discografica non possa e non debba avere, in automatico ma neanche con l’autorizzazione del tribunale, poteri di polizia (perchè indagare sugli affari altrui per vedere cosa si scarica e cosa non si scarica è un potere di polizia…). Questa roba la lasciamo fare a chi fa il poliziotto, o il carabiniere, o il finanziere. Sono lieto che anche l’Autorità svizzera abbia stabilito che questo genere di operazioni sono illegali.

    2 - Spero che non ci siano più casi di questo genere; l’illegalità deve essere combattuta da organi statali e non da privati; se poi, come in questo caso, l’illegalità è solo presunta, a maggior ragione non possono agire. Ribadisco: speriamo che tutto questo serva loro da lezione. Il terrorismo psicologico che si è generato all’inizio di questa vicenda era decisamente fuori luogo (non oso pensare chi ha ricevuto la famosa lettera di richiesta di risarcimento cosa abbia pensato o come si sia sentito… ca***, per un fot**** album in mp3 di un artista semisconosciuto, che comunque non venderebbe un ca*** di copie perchè la sua musica fa cag*** al mondo intero). Eddai.

  • Profilo di MeneS

    MeneS

    14 mar 2008 - 12:23 - #3
    1 punto
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    NON MI BASTA!
    devono soffrire questi bas&&&&i!

    Speriamo in una bella class action per la violazione della privacy..

  • raccoss

    14 mar 2008 - 12:32 - #4
    0 punti
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    Già il fatto che durante le perquise, la finanza si faccia accompagnare da sgherri della SIAE mi suona male, ma tant’è è un fatto assodato.

  • Profilo di spidernik84

    spidernik84

    14 mar 2008 - 18:31 - #5
    1 punto
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    Che culo mi viene da dire…ero uno dei famosi tremila. Tutto per un mp3 di mousse t :|

  • Profilo di Nicola

    Nicola

    15 mar 2008 - 15:52 - #6
    1 punto
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    Spider, veramente eri uno dei tremila? Scusate l’OT: per caso eri utente di un notissimo blog sul film di Spiderman 3?

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