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Creative Commons: il copyright nell'era digitale

Pubblicato: 30 nov 2010 da Marco Giacomello

Commenti dei lettori

creative commonsCosa succede quando l’autore di un libro ammette di aver incluso e rielaborato nella propria opera parti tratte dall’enciclopedia on-line Wikipedia? Un breve sunto della questione lo potete trovare nel post di Andrea di Booksblog.

Le accuse di plagio non hanno comunque avuto seguito e Houellebecq ha poi vinto il prestigioso Premio Goncourt 2010 per il romanzo ‘La carta e il territorio’. La questione ci interessa ora per una diversa questione tecnico-giuridica in quanto i primi due credo della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 utilizzata per tutelare il contenuto delle voci di Wikipedia stabiliscono che:

- Attribuzione: Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.
- Condividi allo stesso modo: Se alteri o trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Proprio basandosi sulla clausola di ‘Condivisione allo stesso modo’ diversi blogger transalpini – in particolare Florent Gallaire - hanno deciso di lanciare questa provocazione: “Visto che l’autore ha preso brani dall’enciclopedia gratuita online, la sua opera ossia il suo romanzo dovrà essere distribuita gratuitamente sempre sul web”. Proprio Gallaire ha preso l’iniziativa sul serio e ha inserito sul suo blog un link Rapidshare per scaricare gratuitamente il libro ‘La carta e il territorio’, proprio al pari di una qualunque voce wikipediana.

La casa editrice ha ovviamente annunciato azioni legali contro il blogger ma a prescindere da come finirà questa vicenda nelle aule di giustizia, l’importante è parlare un po’ di licenze alternative al copyright puro e crudo. In questo periodo di diffusione di ebook ed ereader si deve discutere e cercare di focalizzare il vero problema: non esiste più il diritto tradizionalmente inteso, le tecnologie digitali hanno travolto il mondo delle leggi sfondando quei compartimenti stagni dietro ai quali le legislazioni degli stati avevano rinchiuso diritti e tutele.

Oggi possiamo e dobbiamo parlare di diritto dell’era digitale ed è inutile tentare di adattare le costruzioni giuridiche, create per modelli di business oramai vecchi, al mondo digitale. Giusto sarebbe invece ripartire da zero tenendo in considerazione le tre caratteristiche fondamentali del nuovo diritto digitale: destatualizzazione, deterritorializzazione e dematerializzazione. Questi tre fenomeni devono indurci a creare nuove regole legislative basate su nuovi modelli.

Il copyleft benché esista dal 1989 (anno in cui Richard Stallman creò la GNU) potrebbe essere uno di questi nuovi modelli. Chiariamo subito cosa si debba intendere con questo termine facendoci aiutare da wikipedia:

L’espressione inglese copyleft è un gioco di parole su copyright e individua un modello di gestione dei diritti d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (in quanto detentore originario dei diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Si realizza in concreto grazie all’applicazione di alcuni contratti-licenza che disciplinano la diffusione dell’opera e chiariscono a quali condizioni essa può essere condivisa, modificata e commercializzata. Il termine copyleft, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare generalmente il movimento culturale che si è sviluppato sull’onda di questa nuova prassi in risposta all’irrigidirsi del modello tradizionale di copyright”.

Quando paliamo di Creative Commons ci riferiamo invece ad un fenomeno culturale e giuridico mediante il quale i principi nati con il Copyleft (inizialmente predisposti solo per l’ambito informatico: es. software libero e open source) vengono allargati anche alle opere creative in generale. Il progetto ha portato nel corso degli anni alla creazione di un set di licenze (qui potete trovare le indicazioni e le caratteristiche di tutte le licenze) che garantiscano il libero riutilizzo pubblico di un’opera, permettendo al titolare dei diritti d’autore di esprimere in modo chiaro che la riproduzione, la diffusione e la circolazione della propria opera è esplicitamente permessa. Queste licenze stabiliscono in modo esplicito quali sono i diritti riservati, modificando la regola di default per cui tutti i diritti sulle opere sono riservati.

Alcuni link da segnalare:

- Il progetto Copyleft-italia,
- Le risposte alle F.a.q. riguardanti Creative Commons,
- Il motore di ricerca di opere rilasciate in Creative Commons.

Per chi fosse infine interessato a saperne di più su questo metodo alternativo al copyright e a capire come utilizzare le licenze in modo pratico, segnalo il libro (scritto con parole facilmente comprensibili anche a chi è digiuno di nozioni giuridiche) dell’avv. Simone Aliprandi: ‘Creative Commons: manuale operativo. Guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti CC’, gratuitamente scaricabile da qui e licenziato ovviamente con licenza cc.

Foto |Flickr

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4 commenti

Commenti dei lettori

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  • Profilo di old_glory

    old_glory

    30 nov 2010 - 21:06 - #1
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    Eh, ma le CC non “tutelano” alcunchè, e soprattutto non sono un’alternativa al copyright. E’ anche tutto scritto nei link e nei manuali che avete indicato…

  • Profilo di marco_giacomello

    marco_giacomello

    30 nov 2010 - 21:39 - #2
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    Le licenze Creative Commons utilizzano i principi del diritto d’autore classico mediandoli e permettendo agli autori di concedere alcuni diritti sulle proprie opere (cosa che il copyright non permette). Sono tranquillamente riconosciute anche dai giudici, in proposito basta leggere la recente sentenza di un Tribunale belga:

    “il mancato rispetto dei possibili usi di un’opera rilasciata in Creative Commons è del tutto equivalente ad una violazione delle leggi sul copyright” - rif. http://punto-informatico.it/3032080/PI/News/creative-commons-norma-legge.aspx

    Il punto centrale è che sia che tu pubblichi la tua opera proteggendola con il copyright tradizionale, sia che tu la protegga con licenze creative commons - in caso di violazione dovrai comunque rivolgerti ad un giudice civile. Non cambia nulla a livello di protezione. Licenziando la tua opera in creative commons permetti semplicemente alle persone, autorizzandole preventivamente, alcuni utilizzi della tua opera e ovviamente quegli usi autorizzati non saranno perseguibili giudizialmente.

  • Profilo di old_glory

    old_glory

    01 dic 2010 - 01:11 - #3
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    Non ho mica detto che non sono riconosciute legalmente o dai giudici. Ho solo detto che non “tutelano” un’opera, come hai scritto tu ad inizio articolo. Essere riconosciute, rispettate, messe in pratica etc è una cosa. Tutelare, un altra.
    E nel commento di risposta insisti: con CC non proteggi assolutamente nulla.
    Quando applichiamo le CC, liberiamo le nostre opere da alcuni fardelli, rendendo il loro utilizzo più libero ed efficace. Infatti la dicitura è “Some rights reserved” invece di “All right reserved”

    http://www.creativecommons.it/faq#14

  • Profilo di marco_giacomello

    marco_giacomello

    01 dic 2010 - 01:46 - #4
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    Cito dal mio commento: “Le licenze Creative Commons utilizzano i principi del diritto d’autore classico” - questo vuol dire che sono ovviamente i principi d’autore tradizionali a tutelare l’opera (vedi anche faq n. 3 http://www.creativecommons.it/faq#3 ), le licenze cc servono appunto a concedere alcuni diritti che altrimenti resterebbero riservati!

    La tutela è la medesima del copyright in quanto anche le cc si basano sulla tutela che è fornita dai principi del diritto d’autore. Infatti le licenze cc agiscono in aggiunta e sulla base dei principi classici del diritto d’autore. E’ un modo diverso di condividere e di rilasciare le proprie opere, un sistema che porta a quel concetto tanto caro al prof. Lessig ovvero il REMIX.